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Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori delle società

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro Imprese e da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.

L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La norma si limita ad aggiungere all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole qui evidenziate in grassettoArt. 5 Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal tenore letterale possiamo quindi dedurre che il nuovo obbligo:

  • si applichi alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e quindi non dovrebbe riguardare gli amministratori delle società già esistenti;
  • riguardi tutti gli amministratori e non solo i rappresentanti legali;
  • non comporti specifiche sanzioni a carico degli amministratori che non dovessero provvedere; ma non è escluso che possa essere sanzionata la società in caso di inadempimento.

 

La Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi ha però adottato una interpretazione più restrittiva che vedrebbe l’applicazione del nuovo obbligo a tutte le società. Ha infatti comunicato che “In attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande inviate a far data dall’1/1/2025 relative a:

  •  iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali;
  •  iscrizione dell’atto costitutivo/dell’atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci accomandatari/ amministratori/liquidatori di società di persone.

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Altre Camere di Commercio hanno riportato la notizia del nuovo obbligo, senza ancora precisarne gli effetti operativi.

Sarà dunque fondamentale chiarire prossimamente gli aspetti applicativi della norma e fornire linee guida che uniformino il comportamento delle Camere di Commercio.

Leggi qui gli aggiornamenti: La PEC della società è valida anche per gli amministratori

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