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Modello 730/2025: approvato il modello definitivo

Con il Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763, l’Agenzia Entrate ha approvato la versione definitiva del modello 730/2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024.

L’Amministrazione finanziaria ha reso noto anche l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta; 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato; 730-3, 730-4, 730-4 integrativo con le relative istruzioni e, infine, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 a un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Fornite anche le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Questi ultimi, in particolare, dovranno inviare i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2025 e nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con separato provvedimento.

Il perimetro applicativo del modello si amplia: infatti, da quest’anno i contribuenti non titolari di partita IVA potranno utilizzare il modello anche per indicare i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi. Ciò esprime l’intenzione del legislatore di allargare progressivamente la platea del modello che, a regime, dovrà divenire il modello generalizzato per la dichiarazione dei redditi di tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

Nel modello 730/2025 vengono inseriti:

  • il quadro M, il quale contiene le informazioni relative ai redditi assoggettati a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all’opzione per l’imposta sostitutiva relativa ai pensionati esteri. Inoltre, tale quadro potrà essere utilizzato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002 e ai premi delle assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi;
  • il quadro T, attraverso il quale possono essere dichiarate:
    • le plusvalenze generatesi a seguito di cessione di attività finanziarie a cui si applica l’imposta sostitutiva del 20% o 26%;
    • le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessioni di partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, di OICR immobiliari o di cripto-attività.
    • le minusvalenze non compensate nell’anno.
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