Il DL n. 18/2020 prevede, unicamente per il periodo d’imposta 2020:
- un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari,
- il posticipo del termine per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso”.
Per l’anno 2020 il credito d’imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati (e non più sul margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente).
Rispetto alla norma originaria (comma 1-ter all’art. 57-bis del DL 50/2017) sono rimaste invariate:
- le tipologie di soggetti destinatari
- le tipologie degli investimenti pubblicitari
- le altre condizioni per l’accesso all’agevolazione ed il suo utilizzo
Potranno quindi beneficiare dell’agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Come anticipato, in considerazione della novità, è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”), che dovrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020.
Con il comunicato del 23 marzo 2020 il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha precisato che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, restituisce attualmente ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.