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Accordo transattivo a registro fisso solo se non prevede pagamenti

dell’art. 29 del DPR 131/86, la tassazione degli accordi transattivi, ai fini dell’imposta di registro, muta a seconda del contenuto dell’atto e solo se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.

In sintesi, l’accordo transattivo:

  • se comporta un trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali, sconterà l’imposta di registro prevista per i trasferimenti che realizza;
  • se non comporta un trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali, ma prevede obblighi di pagamento, sconterà l’imposta di registro del 3% (ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), senza tener conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione;
  • se, nell’ipotesi residuale (che non comporti né il trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali, né obblighi di pagamento) sconterà l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Ricordiamo che l’accordo transattivo è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso. Se redatto per scrittura privata non autenticata e contenete solo disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, la registrazione sarà obbligatoria solo in caso d’uso (art. 5 del DPR 131/86).

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