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Acquisti da fornitori con partita IVA “EX”: il nuovo regime di franchigia transfrontaliera UE e le implicazioni per gli operatori economici italiani

Dal 1° gennaio 2025, il panorama fiscale europeo ha subito un’importante trasformazione grazie all’introduzione del regime di franchigia transfrontaliera. Questa novità ha dato vita a una particolare categoria di operatori commerciali, riconoscibili dal loro numero di partita IVA che si conclude con il suffisso “EX”. Tale innovazione è stata pensata principalmente per semplificare la vita delle piccole imprese che operano in diversi paesi dell’Unione Europea, ma porta con sé importanti implicazioni per le aziende italiane che si trovano ad acquistare da questi fornitori.

Un soggetto con partita IVA “EX” è essenzialmente una piccola impresa europea che ha aderito al regime di franchigia transfrontaliera. La caratteristica fondamentale di questi operatori è che sono esonerati dall’applicazione dell’IVA sulle loro vendite transfrontaliere all’interno dell’UE. In pratica, quando emettono fattura verso soggetti di altri Stati membri, inclusa l’Italia, non addebitano l’imposta sul valore aggiunto. Le loro fatture riportano quindi importi netti, senza l’applicazione dell’IVA del paese di origine, e sono generalmente accompagnate da una dicitura che indica l’applicazione del regime di franchigia transfrontaliera.

Quando un’impresa italiana effettua acquisti da un fornitore europeo che opera sotto questo regime speciale, si trova in una situazione diversa rispetto ai consueti acquisti intracomunitari. La differenza più significativa consiste nel fatto che per queste operazioni non si applica il tradizionale meccanismo di inversione contabile, il cosiddetto reverse charge, che normalmente caratterizza gli scambi commerciali all’interno dell’UE.

Tuttavia, prima di procedere con qualsiasi operazione, l’impresa italiana che riceve documenti fiscali da un operatore con identificativo “EX” deve assicurarsi della legittimità di tale codice. A differenza di quanto avviene con le normali partite IVA europee, questa verifica richiede l’utilizzo di uno strumento dedicato: la piattaforma “SME-on-the-Web” messa a disposizione dall’Unione Europea. Non è possibile utilizzare il consueto database VIES per questa verifica. Questo passaggio preliminare è fondamentale per confermare che il fornitore sia effettivamente autorizzato ad operare secondo il peculiare regime di franchigia transfrontaliera. La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sme-verification/#/sme-verification

E’ richiesto di inserire l’identificativo “EX” del fornitore, e il sistema verificherà l’esistenza di tale codice.

Una volta accertatane la validità, l’acquirente italiano non dovrà produrre il documento integrativo TD18, normalmente richiesto per gli acquisti intracomunitari e da inviare al Sistema di Interscambio.

È importante sottolineare che le regole del regime di franchigia transfrontaliera prevalgono sulle disposizioni IVA ordinarie. Questo significa che l’acquirente italiano che riceve fatture con partita IVA “EX” non deve applicare il reverse charge né integrare la fattura con l’IVA italiana.

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