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Agevolazione prima casa in caso di riacquisto del residente all’estero

Con la risposta a interpello n. 29 del 12 febbraio 2025 l’Agenzia Entrate, in relazione a un caso riguardante l’agevolazione prima casa e la vendita infraquinquennale di un immobile agevolato e riacquisto entro l’anno, da parte del residente all’estero, di un terreno edificabile sito all’estero, per la costruzione di un fabbricato da adibire a propria abitazione principale, ha precisato che, in linea generale, se l’abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita per atto a titolo oneroso o gratuito, entro i cinque anni dalla data dell’acquisto, il beneficiario dell’agevolazione decade dalla stessa e deve corrispondere le maggiori imposte e la relativa sanzione ma anche che è possibile evitare tale decadenza acquistando,­ entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato,­ un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Non opera la decadenza dall’agevolazione nemmeno nelle ipotesi in cui il terreno ove costruire l’immobile da adibire ad abitazione principale sia riacquistato all’estero, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato sito in Italia, a condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza nei suoi aspetti strutturali essenziali, ivi inclusa la copertura, sempre entro l’anno dalla precedente alienazione, e che lo stesso sia adibito a dimora abituale.
Naturalmente tali condizioni dovranno essere dimostrate e adeguatamente documentate all’Agenzia Entrate in occasione di eventuali controlli.

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