L’art. 22 del D-.L. 21.03.2022 n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’importo versato, a titolo di 2^ rata dell’anno 2021 dell’IMU, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito di imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Un provvedimento dell’Agenzia Entrate definirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto di una autodichiarazione da rilasciare, da parte dei potenziali beneficiari, per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti».